Un contratto Fideiussorio è il contratto tramite il quale una compagnia assicurativa (o una banca) assume l’obbligo di pagare una determinata somma al beneficiario, al fine di garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal debitore, verso il pagamento di un premio o commissione (Cass. S.U. 2010/3947) varietà tipologica (e terminologica: assicurazione cauzionale, cauzione fideiussoria, polizza cauzionale, fideiussione ass.va).
Nelle polizze fideiussorie puo' esser fatta una classificazione in base al soggetto – pubblico o privato – che richiede la garanzia in qualità di beneficiario. Questa classificazione permette quindi di identificare due grandi ambiti di applicazione: il settore Enti Pubblici, legato in particolare al tema delle gare di appalto pubblico ed il settore enti/soggetti privati, prevalentemente connesso al mondo dell’edilizia.
Ecco di seguito le principali indicazioni per ogni categoria di polizza con la relativa lista delle garanzie principali.
Si tratta di un complesso assai variegato di soluzioni contrattuali attraverso le quali l’industria assicurativa ha risposto e risponde all’esigenza di tutelare e garantire i diritti del creditore a fronte del rischio di inadempimento di obblighi di dare o di fare – esempi: polizze per il cauzionamento dei diritti doganali polizze per l'istituzione e l'esercizio di deposito fiscale polizze per il rimborso IVA polizze per appalti La polizza fideiussoria è strutturata secondo lo schema negoziale del contratto a favore di terzo l’operazione economica è sostanzialmente trilaterale il terzo (creditore beneficiario) rimane estraneo al contratto, non è parte né formale né sostanziale, si limita a ricevere gli effetti di una convenzione già costituita ed operante
Polizze fidejussorie in favore di enti pubblici
Fra le garanzie di tale settore rivestono particolare importanza quelle relative al Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e Reg. di attuazione D.P.R. 207/2010), le garanzie riguardanti le norme sull’edificabilità nelle aree di pertinenza dei Comuni (D.P.R. 380/2001 – T.U. sull’edilizia), ovvero le polizze fidejussorie a garanzia dell’indebito rimborso del credito Iva (D.P.R. 633/1972).
Le garanzie in favore di enti pubblici comportano l’escussione “con pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta del beneficiario e con la rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinuncia a eccepire i termini di cui all’art. 1957
Polizze fidejussorie in favore di soggetti/enti privati
Le garanzie in favore di soggetti o enti privati discendono da contratti, sottoscritti fra privati, contenenti obblighi per lo più di fare, con la previsione del pagamento “a perdita definitiva” o, quanto meno, “con motivata richiesta”. La differenziazione, nel regime di escussione, fra garanzie in favore di enti pubblici e quelli privati, va ricercata nel fatto che il soggetto privato, beneficiario della polizza fidejussoria, non è tenuto - contrariamente a quanto accade per l’ente pubblico - ad addivenire alla decisione dell’escussione attraverso il rispetto di un preciso iter tecnico, amministrativo e legale.
Cauzioni
Cauzioni e assicurazioni cauzionali devono essere prestate quale garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale. Nel ramo cauzione rientrano, quindi, le garanzie per obbligazioni che potranno sorgere a carico di un determinato soggetto (il contraente dell'assicurazione) qualora questi violi obbligazioni primarie di fare, di non fare, o anche di dare, che tuttavia trovino il loro fondamento in una disposizione normativa o in un contratto′.